(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 16 del 31 dicembre 2020) Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Stati di previsione dell'entrata e della spesa 1. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 6.969.567.929,01 e di cassa per euro 10.402.387.046,70 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.969.567.929,01 e pagamenti per euro 10.402.387.046,70 in conformita' agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge. 2. Per l'esercizio finanziario 2022, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.004.489.973,77 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.004.489.973,77 in conformita' agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge. 3. Per l'esercizio finanziario 2023, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.959.441.908,03 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.959.441.908,03 in conformita' agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge. 4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui ed altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'articolo 3. E' autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. E' autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3. 6. E' autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2021, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.